(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73
                        del 9 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della legge regionale
19  agosto  1996,  n.  27  "Disciplina  del  tributo  speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi".
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996,
n. 27 e' sostituito dal seguente:
  "1. L'ammontare del tributo,  per  l'anno  solare  1998,  per  ogni
chilogrammo di rifiuti conferiti, e' fissato nel modo seguente:
   a)  lire  10  per  i  rifiuti  del  settore minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 del decreto
del  Ministro  dell'ambiente  18  luglio  1996,  con  esclusione  dei
materiali inerti provenienti da scavi;
   b)  lire  5  per  i  rifiuti  dei  settori  minerario, estrattivo,
edilizio,  lapideo  e  metallurgico,  elencati  nell'allegato  4  del
decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;
   c)  lire  2  per  i  rifiuti  dei  settori  minerario, estrattivo,
edilizio,  lapideo  e  metallurgico,  elencati  nell'allegato  2  del
decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;
   d)  lire  15  per  i  rifiuti  speciali  assimilabili agli urbani,
conferiti in discriche di seconda categoria  nonche'  per  gli  altri
rifiuti  speciali  le  cui carattetistiche chimiche siano tali da non
farli rientrare nella classificazione  prevista  dalla  deliberazione
del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;
   e)  lire  30  per i rifiuti speciali assimilabili a rifiuti urbani
conferiti in discariche di prima categoria;
   f) lire 40 per gli altri rifiuti speciali conferiti in  discariche
di  seconda  categoria  le cui caratteristiche chimiche siano tali da
farli rientrre nella classificazione prevista dalla deliberazione del
Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;
   g) lire 40 per i rifiuti solidi urbani conferiti tal quali e per i
rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti  in  discariche  di
prima categoria;
   h)  lire  30 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei
rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  conferiti  al  servizio
pubblico   di  smaltimento,  proveniente  da  separazione  meccanica,
nonche'  per  i  sovvalli  del  compostaggio  della  frazione   umida
derivante  dalla suddetta separazione meccanica e per il compost o la
frazione  organica  stabilizzata  conferita  in  discarica  oltre  la
quantita'  necessaria per la ricpertura giornaliera in conformita' al
progetto approvato;
   i)  lire  20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei
rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  conferiti  al  servizio
pubblico   di  smaltimento,  proveniente  da  raccolta  differenziata
secco-umido, nonche' per  le  scorie  dei  forni  degli  impianti  di
termodistruzione conferite in discarica di prima categoria".
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996,
n. 27 e' abrogato.
  3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996,
n. 27 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Sono  soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti
per cento, rispetto all'ammontare fissato al  comma  1,  le  seguenti
tipologie di rifiuto:
   a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia;
   b) gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione della frazione
secca recuperabile e di produzione di compost di qualita';
   c)  i  rifiuti  che  provengono  da  altri impianti di selezione e
recupero, nel caso in cui venga recuperato  almeno  il  settanta  per
cento del rifiuto sottoposto a selezione o recupero;
   d) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
   e)  i  rifiuti  conferiti in discarica provenienti da attivita' di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati".
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19  agosto
1996, n. 27 sono aggiunti i seguenti due commi:
  "2-bis.  Chi  abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo,
puo', entro il mese successivo alla  scadenza  del  trimestre  solare
seguente,  operare  la  compensazione,  anche  parziale, tra le somme
indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo
per il trimestre solare trascorso.
  2-ter. Per i controlli di competenza, l'interessato  deve  inviare,
contemporaneamente,  al  Dipartimento  per le finanze, i tributi e la
ragioneria, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e  autenticata
ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  che  evidenzi la
compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il
trimestre solare precedente, e la somma che  avrebbe  dovuto  versare
per il trimestre solare successivo; qualora sia accertata una erronea
compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio della somma effettivamente dovuta".
  5.  Le  modifiche  disposte  dai  commi  1, 2 e 3 hanno efficacia a
partire dal 1 gennaio 1998.