(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 e' sostituito dal seguente: "1. L'ammontare del tributo, per l'anno solare 1998, per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti, e' fissato nel modo seguente: a) lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, con esclusione dei materiali inerti provenienti da scavi; b) lire 5 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996; c) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996; d) lire 15 per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, conferiti in discriche di seconda categoria nonche' per gli altri rifiuti speciali le cui carattetistiche chimiche siano tali da non farli rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2; e) lire 30 per i rifiuti speciali assimilabili a rifiuti urbani conferiti in discariche di prima categoria; f) lire 40 per gli altri rifiuti speciali conferiti in discariche di seconda categoria le cui caratteristiche chimiche siano tali da farli rientrre nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2; g) lire 40 per i rifiuti solidi urbani conferiti tal quali e per i rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria; h) lire 30 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da separazione meccanica, nonche' per i sovvalli del compostaggio della frazione umida derivante dalla suddetta separazione meccanica e per il compost o la frazione organica stabilizzata conferita in discarica oltre la quantita' necessaria per la ricpertura giornaliera in conformita' al progetto approvato; i) lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da raccolta differenziata secco-umido, nonche' per le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica di prima categoria". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 e' sostituito dal seguente: "4. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento, rispetto all'ammontare fissato al comma 1, le seguenti tipologie di rifiuto: a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; b) gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione della frazione secca recuperabile e di produzione di compost di qualita'; c) i rifiuti che provengono da altri impianti di selezione e recupero, nel caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto sottoposto a selezione o recupero; d) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate; e) i rifiuti conferiti in discarica provenienti da attivita' di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 sono aggiunti i seguenti due commi: "2-bis. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo, puo', entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso. 2-ter. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente, al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che evidenzi la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente, e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta". 5. Le modifiche disposte dai commi 1, 2 e 3 hanno efficacia a partire dal 1 gennaio 1998.